Non ha nessuna rilevanza giuridica la maggiorazione del 2,1% del TEGM. Omogeneità ontologica per interessi corrispettivi e moratori
30 ottobre 2018 – Cassazione Civile, sez. III ordinanza n. 27442 –
La Corte Suprema di Cassazione ha definito nullo il patto con il quale si convengono interessi moratori che, alla data di stipula, vadano oltre il tasso soglia indicato dalla normativa antiusura per il tipo di operazione su cui si riferisce l’accordo (la legge 7.3.1996 n.108 non fa nessuna distinzione tra gli interessi convenzionali moratori e gli interessi corrispettivi pertanto anche i primi possono essere qualificati ipso iure come usurari se eccedenti il tasso soglia di riferimento). Introduce importanti premesse concettuali sull’omogeneità ontologica degli interessi convenzionali moratori rispetto agli interessi corrispettivi poiché svolgono la medesima funzione giuridica nonostante siano generati da cause differenti. Chiarisce che l’accertamento degli interessi moratori deve essere effettuato confrontando il tasso pattuito con il tasso soglia per quel tipo di contratto, escludendo la possibilità di apportare l’incremento del 2,1% così come precedentemente previsto dalla circolare Banca Italia “Chiarimenti in materia di applicazione della Legge antiusura” (2013).