Dispositivo dell’art. 644 Codice Penale

Fonte: Codice Penale, Libro Secondo (Dei delitti in particolare), Titolo XIII – Dei Delitti contro il patrimonio (Artt. 624-649) – Capo II – Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità (1), interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da tremilanovantotto euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario (2).
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (3). Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria (4).
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito (5).
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare (6);
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno (7);
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale (8);
5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione (9).
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni (10).
Note

(1) Le condotte perseguite si realizzano nell’ambito di un contratto a prestazioni corrispettive (specialmente di mutuo), in cui la prestazione dell’agente può consistere, oltre che in danaro, in qualsiasi altra utilità, in una cosa mobile o immobile, nonchè in una prestazione di energie umane, potendo quindi essere perseguita anche la c.d. usura reale concernente cioè prestazioni di servizi o attività professionali (come nel caso del medico che per il suo intervento chieda un compenso eccessivo).

(2) Tale comma persegue la c.d. mediazione usuraria ovvero la percezione da parte del mediatore di un compenso usurario per la propria attività, tuttavia se questi ha contribuito alla stipula di un contratto di per sè usurario allora viene ad integrarsi il comma primo di tale norma, in regime di concorso di persone nel reato.

(3) Il requisito dell’usurarietà è rimesso ad un limite legale oltre al quale gli interessi sono definibili sempre usurari. Tale c.d. tasso di interesse è fissato dall’art. 2 della legge 7 marzo 1996, n.108 il quale affida al Ministero del Tesoro il compito di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati.

(4) Si tratta della c.d. usurarietà in concreto che viene valutata dal giudice a prescindere dal tasso legale, qualora ricorrano due presupposti rinvenibili nella situazione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e nella sproporzione degli interessi pattuiti rispetto alle concrete modalità del fatto.

(5) Vige il principio della onnicomprensività dell’interesse, i quale mira ad evitare l’aggiramento della norma attraverso l’imputazione di somme, invece che a capitale ed interessi, a spese varie.

(6) L’aggravante richiede che l’usura sia stata commessa nell’esercizio professionale di una delle attività indicate, di conseguenza non si viene a configurare qualora il soggetto abbia agito a titolo privato e non nell’esercizio delle sue funzioni.

(6) L’aggravante mira a reprimere il fenomeno diffuso dell’acquisizione da parte degli «strozzini», spesso legati ad organizzazioni criminali, delle aziende o dei beni immobili delle persone a cui erogano il credito usurario e che verosimilmente non riusciranno ad onorare il debito.

(7) Lo stato di bisogno, nella formulazione originaria uno degli elementi costitutivi del reato, ora è una circostanza aggravante, ad integrare la quale appare sufficiente la mera esistenza dello stesso e non dunque l’approfittamento da parte del reo.

(8) Secondo la dottrina può quindi considerarsi persona offesa del reato anche una persona giuridica.

(9) L’aggravamento sanzionatorio è legato alla maggiore pericolosità palesata dal soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.

(10) Eccezionalmente la confisca delle cose collegate al reato di usura è sempre obbligatoria, anche in caso di patteggiamento (v. c.p.p. 444)

1. Vedi, anche, l’art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, con L. 7 agosto 1992, n. 356.

2. Comma così modificato dall’art. 2, L. 5 dicembre 2005, n. 251.

3. Il limite, previsto dal presente comma, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso effettivo globale medio – comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia – quale risulta dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, aumentato della metà in base al disposto dell’art. 2, L. 7 marzo 1996, n. 108. Fino a tale data è punito a norma dell’art. 644, primo comma c.p., chiunque, fuori dei casi previsti dall’art. 643 c.p., si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dall’articolo 644, primo comma, del codice penale, procura a soggetto che si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risulta sproporzionato rispetto all’opera di mediazione, in virtù dell’art. 3, L. n. 108 del 1996 sopracitata.

4. Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 7 marzo 1996, n. 108. L’art. 10 della suddetta L. n. 108 del 1996, ha disposto che nel giudizio penale di cui al presente articolo possono costituirsi parte civile anche le associazioni e fondazioni riconosciute ai sensi dell’art. 15 dello stesso provvedimento. Per quanto riguarda il trasferimento fraudolento di valori o di altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, o per quanto riguarda il possesso ingiustificato di valori oltre i limiti del proprio reddito, vedi l’art. 12-quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306. Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell’art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Per la determinazione degli interessi usurari vedi, anche, il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2001, n. 24, che contiene l’interpretazione autentica della citata legge n. 108/1996. Vedi, inoltre, l’art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146. L’indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti previsti dal presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 della stessa legge.

5. Per l’aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.