Rivoluzione nella gestione di impresa
Proviamo a chiarire perché un’azienda, anche se di piccole dimensioni ed
a prescindere se organizzata sotto forma societaria o individuale, è
opportuno che implementi un sistema di controllo di gestione. Ci faremo
aiutare dal dott. Saverio Stellino, AU di SVS.Impresa srls,
nell’esaminare e tentare di dare degli spunti in virtù della
“rivoluzione”, possiamo così definirla, anche se con dei minimi
aggiustamenti in corso, col Codice della Crisi d’impresa, che a sua
volta ha portato alla modifica degli art. 2086 e 2477 del codice civile.
Qual è il vero obiettivo del legislatore nell’aver concepito un riforma che attenzione i momenti di pre crisi?
L’obiettivo è quello di far emergere tempestivamente le situazioni in
cui l’impresa non produce valore, ma distrugge ricchezza, tutelando il
diritto di credito degli enti finanziari, dei fornitori, dei lavoratori
dipendenti, ecc..
Cosa prevede l’art. 20186 del c.c. ed a chi si rivolge?
Si rivolge innanzitutto all’imprenditore collettivo che ha il dovere di
“istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche al fine di
consentire la tempestiva rilevazione della crisi d’impresa e della
perdita della continuità aziendale; se necessario, l’imprenditore dovrà
attivarsi tempestivamente per il superamento della crisi stessa ed il
recupero della continuità aziendale.” Non è esonerato neanche
l’imprenditore individuale che deve “adottare misure idonee a rilevare
tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative
necessarie a farvi fronte.
In che modo l’imprenditore può intercettare la fase di pre crisi e in un certo modo lo stato di crisi?
La crisi rappresenta quello stato di difficoltà economico-finanziaria
che rende probabile l’insolvenza del debitore. Si manifesta come
inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente
alle obbligazioni pianificate e l’insolvenza è lo stato che si manifesta
con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che non
si è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Quindi è opportuno che l’imprenditore sia collaborato da un staff che lo
aiuti negli assetti organizzativi e «intercettino» lo stato di pre
crisi o la crisi.
Quindi tutto abbastanza semplice, basta che si verifichi lo stato di insufficienza finanziaria per aver individuato lo stato di crisi?
Non è proprio così. Non basta aver individuato lo stato di crisi “per
il ritiro del premio”. La norma sollecita gli imprenditori a dotarsi di
strutture adeguate a migliorare l’organizzazione aziendale nella sua
complessità, con maggiori restrizioni procedurali ed adeguate
comunicazioni all’accensione di determinati “alert”. Alcune aziende, a
prescindere dagli organi di Staff dell’imprenditore, hanno l’obbligo di
nominare un Revisore o un Organo di Controllo che loro volta si assumono
delle responsabilità e procedono con adeguate verifiche periodiche ed
eventuali comunicazioni agli enti preposti. Per tutte quelle aziende
esonerate da tale obbligo di nomina, la totale responsabilità comprese
le eventuali comunicazioni sono in capo all’imprenditore.
Quali strumenti suggerire agli imprenditori?
Sia alle aziende che ricadono nell’obbligo di nomina sia alle aziende
che non hanno detto obbligo, è opportuno che si dotino di strumenti per
un adeguato controllo di gestione che sia in grado innanzitutto di
pianificare, programmare, attuare, controllare e confrontare i
risultati, tenendo sicuramente in considerazione i dati storici, ma
quest’ultimi non siano il punto di arrivo. Sicuramente la capacità di
programmazione strategica, con strumenti di budget di breve, medio e
lungo periodo ed un tempistica adeguato nella reportistica e nella
lettura dei dati, aiuta l’imprenditore a scongiurare qualsiasi stato di
inadempienza e quindi di crisi.